ASSOCIAZIONE “ARIGRAFMILANO”
Associazione di Ricerca Grafologica — Milano, Via Domenichino n. 16
NORME INTEGRATIVE AL CODICE EUROPEO DI DEONTOLOGIA
Approvate dal Consiglio Direttivo in data 30 settembre 2026, ai sensi dell’art. 14, lett. l), dello Statuto.
Sottoposte all’approvazione della prossima assemblea ordinaria dei soci.
Premessa
L’Associazione ArigrafMilano adotta integralmente il Codice Europeo di Deontologia, in vigore dal 1° gennaio 1992, quale codice deontologico di riferimento ai sensi dell’art. 19 dello Statuto sociale.
Le presenti norme non modificano né sostituiscono il Codice europeo, che resta immutato nei suoi quattordici articoli, ma ne integrano l’applicazione con riguardo a materie sopravvenute alla sua adozione. In caso di dubbio interpretativo prevale il Codice europeo.
Art. 1 — Ambito di applicazione
Le presenti norme si applicano ai soci dell’Associazione, ai docenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nelle attività sociali, nonché agli allievi dei percorsi formativi, i quali ne accettano il contenuto all’atto dell’iscrizione.
Art. 2 — Protezione dei dati personali
Il grafologo tratta i documenti e le informazioni ricevuti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, oltre che del segreto professionale di cui all’art. 11 del Codice europeo.
In particolare egli: a) informa preventivamente lo scrivente, ove questi sia individuabile e il trattamento lo richieda, delle finalità e delle modalità dell’analisi; b) individua una idonea base giuridica del trattamento; c) raccoglie i soli dati necessari alla finalità dichiarata; d) conserva i documenti originali e le elaborazioni per il tempo strettamente necessario, restituendoli o distruggendoli al termine dell’incarico secondo le istruzioni del committente; e) adotta misure adeguate di custodia, anche per gli archivi digitali.
Le analisi grafologiche possono rivelare informazioni di natura particolarmente delicata, incluse quelle attinenti allo stato di salute: il grafologo ne tiene conto nel valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, e si astiene dal formulare valutazioni eccedenti rispetto alla richiesta ricevuta.
Art. 3 — Documenti, supporti digitali e lavoro a distanza
Resta fermo il principio di cui all’art. 10 del Codice europeo, secondo il quale l’analisi si fonda su documenti manoscritti originali.
Il grafologo valuta caso per caso l’idoneità di riproduzioni digitali: può avvalersene, con espressa menzione del limite nella relazione, soltanto quando la qualità della riproduzione consenta un apprezzamento attendibile degli elementi grafici rilevanti, e sempre che la natura dell’incarico non imponga l’esame dell’originale. In nessun caso l’analisi su riproduzione può essere presentata come equivalente a quella condotta sull’originale.
Art. 5 — Attività peritale e giudiziaria
Nell’attività di perizia grafica, in sede giudiziale o stragiudiziale, il grafologo opera con imparzialità e con rigore metodologico, distinguendo nettamente il piano dell’accertamento tecnico da quello dell’analisi della personalità, che non può costituirne oggetto se non espressamente richiesta e consentita.
Egli verifica preventivamente l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, dichiarandole senza indugio ove sopravvengano; non accetta incarichi che eccedano la propria competenza o esperienza; non assume contemporaneamente incarichi per parti contrapposte; non subordina le proprie conclusioni all’interesse del committente.
Le conclusioni peritali sono espresse con un linguaggio che renda riconoscibile il grado di attendibilità raggiunto, evitando formule di certezza non sostenute dagli elementi tecnici disponibili.
Art. 6 — Obblighi informativi e legge 14 gennaio 2013, n. 4
Il professionista indica nei documenti e nelle comunicazioni rivolte al cliente gli estremi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché, ove ne sia in possesso, l’eventuale attestazione di qualità rilasciata dall’associazione professionale di appartenenza.
All’atto del conferimento dell’incarico il professionista rende noti al cliente, in forma chiara: l’oggetto e i limiti della prestazione, il titolo professionale posseduto, gli estremi dell’eventuale copertura assicurativa e il corrispettivo pattuito.
È vietata ogni forma di presentazione della propria attività che possa indurre in errore sul titolo posseduto, sull’affidabilità dei risultati o sulla natura della disciplina; resta fermo in ogni caso il divieto di cui all’art. 7 del Codice europeo.
Art. 7 — Aggiornamento professionale
In attuazione dell’art. 4 del Codice europeo, il socio che eserciti la professione cura il proprio aggiornamento continuo, partecipando ad attività formative, seminari e supervisioni. L’Associazione promuove e documenta tali attività.
Art. 8 — Rapporti con l’Associazione e vigilanza
Il socio si astiene da comportamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro dell’Associazione e alla reputazione della disciplina, e non utilizza la denominazione o i segni distintivi dell’Associazione al di fuori dei casi consentiti.
Documento approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 30 settembre 2026, L’originale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli atti dell’Associazione.
